30 Dic 30/12 Canone televisivo 2019 per over 75: esenzione ancora a quota 8mila euro
Anche per il 2019 il limite che consente alle persone di età pari o superiore a 75 anni di non pagare il canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per l’apparecchio tv ubicato nel luogo di residenza) è confermato per chi dichiara un reddito, proprio e del coniuge, non superiore a 8mila euro. L’innalzamento dell’importo valido per rientrare nell’agevolazione è stato stabilito dal Mef con il decreto 24 ottobre pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale.
La soglia degli 8mila euro era valida anche per il 2018 (decreto 16 febbraio 2018) e la legge di bilancio per il 2020, approvata definitivamente la settimana scorsa dal Parlamento, la fissa e la rende definitiva. I commi 355 e 356 dell’articolo unico della legge, in corso di pubblicazione in Gazzetta, innalzano infatti a 8mila euro, dal 2020 e senza più bisogno di conferme per gli anni successivi, il limite massimo di reddito che consente di ottenere l’accesso all’esonero.
Le modalità di attuazione dell’agevolazione, cita il decreto al comma 3 dell’articolo 1, saranno definite con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
I requisiti
L’esonero dal pagamento del canone tv per le persone più mature ha una lunga storia che inizia con la legge n. 244/2007, la Finanziaria per il 2008, che prevedeva che i soggetti con 75 o più anni per accedere al bonus non potevano avere un reddito superiore a 6713,98 euro. L’importo fu a suo tempo determinato prendendo come parametro 13 mensilità pari a 516,46 euro, il vecchio milione di lire.
Per fruire dall’agevolazione, oltre al requisito rappresentato dall’età, è necessario che non ci siano altri conviventi titolari di un reddito proprio. Non rilevano, ai fini del cumulo di reddito utile per l’esonero, i collaboratori domestici come colf e badanti, anche se conviventi.
L’esenzione, infine, è valida solo per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
La stabilità 2016
La rivoluzione nel campo del pagamento del canone televisivo è a suo tempo arrivata con la legge n. 208/2015, la Stabilità 2016 che con i commi da 152 a 161 ha introdotto, tra l’altro, l’addebito del costo dell’abbonamento sulla bolletta dell’energia elettrica.
Il pagamento del canone è, da allora, spalmato su dieci rate mensili addebitate sulle bollette relative ai mesi che vanno da gennaio a ottobre.
Il pagamento è dovuto una sola volta per gli apparecchi detenuti dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, nella propria residenza o dimora.
La stessa norma presume il possesso dell’apparecchio televisivo in ogni caso di presenza di un’utenza di fornitura elettrica. Per segnalare la non detenzione di apparecchi tv o il pagamento da parte di altro familiare, e quindi evitare l’addebito, va inviata una specifica dichiarazione sostitutiva (vedi scheda sul sito internet dall’Agenzia delle entrate).
La dichiarazione sostitutiva va presentata anche dagli eredi di un esonerato per redditi/età, per comunicare -eventualmente- che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
All’attuale innalzamento della soglia reddituale valida per l’esenzione da età, si arriva sempre con la legge di Stabilità del 2016. Al comma 160 la norma ha infatti stabilito che le maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento televisivo, rispetto alle somme già iscritte in bilancio, devono essere riversate all’Erario per essere destinate:
- all’ampliamento a 8mila euro della soglia reddituale prevista ai fini dell’esenzione del pagamento del canone in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni
- al finanziamento del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, istituito dal Mef
- al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.