26 Mag 26/5 Guida al Fondo di garanzia PMI
Per sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie imprese, gli artigiani e i lavoratori autonomi il Governo, con il decreto Cura Italia prima e il dl Liquidità poi, punta sul Fondo di garanzia per le PMI.
A maggio, il decreto rilancio ha inoltre previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per 3 miliardi 950 milioni di euro per l’anno 2020.
Fondo di garanzia PMI: requisiti, percentuali, importi
Sono numerose le modifiche al Fondo introdotte dal decreto liquidità rispetto a quanto previsto nel dl Cura Italia.
Innanzitutto, l’operatività del fondo è estesa alle imprese che hanno massimo 499 dipendenti.
Innalzate le percentuali delle garanzie pubbliche, che saranno del:
- 100% per prestiti fino a 25mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito;
- 100% (di cui 90% dallo Stato e 10% dai Confidi) per i prestiti fino a 800mila euro, senza valutazione andamentale;
- 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito e senza valutazione andamentale.
In quest’ultimo caso possono accedere al finanziamento le imprese fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni.
Importi massimi
In tutti i casi l’importo del prestito garantito non può superare il 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 va dimostrato tramite idonea documentazione, come ad esempio un’autocertificazione.
Tempi di restituzione e tassi d’interessi
La restituzione del prestito garantito è in sei anni e l’inizio del rimborso del capitale scatta non prima di 2 anni dall’erogazione.
In una circolare inviata alle banche il 24 aprile e relativa ai finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100%, l’ABI indica che il finanziamento prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.
Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.
Per i prestiti fino a 25mila euro è previsto un tasso di interesse, anche se basso, in rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).
Per le aziende fino a 3,2 milioni di ricavi il testo non prevede invece un tasso minimo né una durata massima del rimborso prefissata.
Istruttorie semplificate
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito. La banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
Garanzie anche agli inadempienti, con un’eccezione
La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.
La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
Documentazione antimafia
Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia, è prevista la revoca dell’agevolazione, mantenendo l’efficacia della garanzia.
Altre disposizioni
La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non più di 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020.
Fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 – costituiti per almeno il 20% da imprese aventi un rating non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio – sono applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranche del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di concedere finanziamenti anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni in cui ancora è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo (c.d. “lettera r”).
E per le startup?
Anche le startup possono accedere alle garanzie previste dal Fondo: per le imprese con non più di tre anni sono operative le misure del DL “Liquidità” per tutte le domande presentate dall’8 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto).
Vengono meno i vincoli precedentemente previsti per la finalità dell’operazione: sono dunque ammissibili operazioni sia per liquidità sia per investimento. Eliminato anche l’obbligo di versare mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento. Non sarà più necessario, infine, inviare al Fondo di garanzia il business plan (allegati 7 e 7 bis) e il bilancio previsionale.
Come richiedere i prestiti
Sul sito del Fondo di garanzia PMI è disponibile il modulo per richiedere i prestiti fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.
Aggiornamenti sul Fondo di garanzia PMI: modulistica, circolari, novità
Il 14 aprile è stato messo a disposizione online il modulo per richiedere i prestiti fino a 25mila euro.
Con una circolare, ABI ha comunicato che dal 17 aprile le banche possono inserire le richieste di garanzia sui finanziamenti fino a 25mila euro. Gli istituti bancari possono inviare le richieste sul portale del Fondo di Garanzia PMI. Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, ABI ha predisposto e fornito uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità.
Il 24 aprile l’Associazione bancaria italiana ha inviato una seconda circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100%, in cui indica che il finanziamento prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente.
Il 23 aprile è stato pubblicata la modulistica per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato, per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a 800mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).
Il 27 aprile, con la pubblicazione della circolare 11/2020, è diventato operativo l’innalzamento delle percentuali di copertura del Fondo di garanzia al 90%, che permette alle banche e gli altri intermediari finanziari di presentare le richieste di garanzia.
Il 21 maggio – a seguito della variazione del tasso di riferimento comunitario dallo 0,69% allo 0,78% – sono state aggiornate le griglie di calcolo dell’elemento di aiuto (ESL) relative agli interventi del Fondo di Garanzia. Le nuove aliquote si applicano alle garanzie concesse dal Fondo dal 1° giugno 2020, la stessa data in cui entra in vigore il nuovo tasso di riferimento.
Le modifiche al decreto liquidità
Una serie di emendamenti al decreto Liquidità approvati a maggio dalle commissioni Finanze e attività produttive della Camera ritoccano ancora la misura, includendo due importanti novità.
Per i prestiti di portata minore si alza il tetto dell’importo massimo garantito, che da 25mila passa a 30mila euro. Inoltre, come richiesto da più parti, sono stati prolungati i termini per la restituzione del prestito: dai 6 anni previsti inizialmente dal dl liquidità si passa a 10.
Altra novità importante riguarda i prestiti fino a 800mila euro, per cui è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un Confidi). La modifica introdotta dagli emendamenti sta nei tempi di restituzione, portati fino a 30 anni.
Prevista inoltre una corsia preferenziale che permetterà di ottenere i prestiti garantiti dallo Stato presentando l’autocertificazione sui dati aziendali e sulla propria lealtà fiscale e antimafia. Le aziende dovranno far confluire il finanziamento su un conto dedicato, per facilitare i controlli successivi.
Fonte: FASI.biz