09 Gen Plastic e sugar tax: partenza rinviata
Differita l’entrata in vigore, rispettivamente di sei e dodici mesi, delle due imposte istituite lo scorso anno per contenere il consumo di imballaggi monouso e di bevande dolcificate.
Le due discusse tasse approvate ma mai entrate in vigore per fermare l’abuso del consumo di imballaggi di plastica monouso (e contenere l’inquinamento nei mari e la raccolta differenziata) e l’utilizzo eccessivo di zuccheri nella composizione di bevande zuccherate (considerata una delle principali cause del diabete mellito di tipo 2 nella società moderna e colpisce particolarmente i cosiddetti energy drink) non entreranno ancora in vigore con la Legge di bilancio 2021.
Oltre a spostare ulteriormente la decorrenza delle due discipline introdotte dalla precedente manovra finanziaria (vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 8: le imposte su zucchero e plastica”), la legge n. 178/2020 (articolo 1, commi 1084-1086) ha attenuato le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato o ritardato pagamento dell’imposta ovvero di tardiva presentazione della prescritta dichiarazione con gli elementi necessari alla determinazione del tributo, ha ampliato la platea dei soggetti obbligati al pagamento e, relativamente alla plastic tax, ha anche meglio definito l’oggetto dell’imposta ed elevato la soglia di esenzione.
Partenza sdoppiata
La nuova data di decorrenza è il 1° luglio 2021 per la plastic tax e il 1° gennaio 2022 per la sugar tax. Lo slittamento è stato deciso in considerazione delle difficili condizioni in cui versano i settori del packaging in plastica e delle bevande gasate determinate dall’emergenza Covid-19, che ha comportato un forte calo della domanda. La norma originaria ne aveva disposto l’applicazione a partire, rispettivamente, da luglio e da ottobre 2020; successivamente, era stato il decreto “Rilancio” (articolo 133, Dl n. 34/2020) a spostare al 1° gennaio 2021 l’operatività di entrambi i tributi.
Sanzioni più soft
La revisione riguarda anche l’entità delle sanzioni applicabili alle violazioni commesse in materia. In particolare:
- in caso di pagamento omesso, è prevista una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo (non più al decuplo) dell’imposta evasa, comunque non inferiore a 250 euro (non più a 500 euro)
- in caso di pagamento tardivo, è prevista una sanzione amministrativa pari al 25% (non più il 30%) dell’imposta dovuta, comunque non inferiore a 150 euro (non più a 250 euro)
- in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione, si applica una sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro (anziché da 500 a 5mila euro).
In riferimento a quest’ultima irregolarità, ricordiamo che i soggetti obbligati al pagamento delle imposte sono tenuti a presentare, ai fini dell’accertamento, una dichiarazione – con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la stessa si riferisce (plastic tax), ovvero con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento (sugar tax) – contenente gli elementi necessari alla determinazione del debito d’imposta. Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione periodica rappresenta anche la scadenza entro cui versare l’imposta che ne risulta dovuta.
Novità specifiche per la plastic tax
Il comma 1084 modifica in più punti le norme contenute nell’articolo 1, comma 634 e seguenti, della legge n. 160/2019, con cui è stata introdotta l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (“Macsi”), realizzati con polimeri sintetici e funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (sono esclusi dall’imposizione i manufatti compostabili, i dispositivi medici e i Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali).
Oltre alle già citate variazioni condivise con la sugar tax (avvio dell’efficacia e alleggerimento del quadro sanzionatorio), queste le principali novità per la plastic tax:
- nella definizione di Macsi semilavorati, soggetti all’imposta, vanno ricomprese le preforme, ossia i manufatti ottenuti dallo stampaggio di Pet atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande tramite apposito processo di soffiatura
- tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui Macsi realizzati in Italia sono inclusi anche i committenti, cioè coloro che, residenti o non nel nostro Stato, intendono vendere tali prodotti, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali
- è innalzata da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dal pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione trimestrale (in tale circostanza, scatta anche l’esonero dall’adempimento dichiarativo)
- per il rappresentante fiscale di cui si avvalgono gli obbligati al pagamento che non sono residenti né stabiliti nel territorio italiano, viene stabilita la responsabilità in via solidale con i produttori dei Macsi
- per le attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta sui Macsi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà avvalersi dei poteri e delle prerogative attribuitigli dal Testo unico delle accise (articolo 18, Dlgs n. 504/1995), quindi con facoltà, tra l’altro, di accedere liberamente, in qualsiasi momento, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti o utilizzati prodotti, di utilizzare strumenti di misura, di eseguire verifiche, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché di esaminare registri e documenti. Potrà anche intervenire presso i fornitori di plastica riciclata per il riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione al materiale impiegato proveniente da impianti di riciclo.
Novità specifica per la sugar tax
Circa la disciplina dettata dall’articolo 1, comma 661 e seguenti, della legge n. 160/2019, relativa all’introduzione dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti, il comma 1086 della legge di bilancio 2021 ha apportato, oltre a quelle comuni alla plastic tax, una sola significativa innovazione, riguardante i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.
Nella platea – specifica la novella normativa – vanno inclusi, oltre al fabbricante nazionale o, se diverso, al soggetto nazionale che provvede al condizionamento, anche il soggetto, residente o non in Italia, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento. Si ricorda che l’obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all’atto della cessione dei prodotti a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita.