22 Gen Legge di bilancio 2021 e Fisco – Proroga biennale per i bonus al Sud
Estesi fino a tutto il 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno per l’acquisto di beni strumentali e quello, potenziato, per attività di ricerca e sviluppo
Confermata la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016 per sostenere la ripresa produttiva nelle “zone assistite” di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Analoga sorte, in queste stesse regioni, per il bonus – previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno – che incentiva l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S, compresi i progetti in materia di Covid-19.
Le due proroghe arrivano con l’articolo 1 della legge n. 178/2020, rispettivamente, con i commi 171-172 e 185-187.
Investimenti in beni strumentali
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle “zone assistite” ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di:
- Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vale a dire gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione
- Abruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue), ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
La disposizione, introdotta dall’articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, con efficacia fino al 31 dicembre 2019, era già stata prolungata per un altro anno dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, legge n. 160/2019). Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta spettante nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Tali percentuali possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti per le piccole imprese ovvero di 10 punti per quelle di medie dimensioni.
Per accedere al bonus, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di maturazione del credito e in quelle successive fino a quando se ne conclude l’utilizzo, occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Attività di ricerca e sviluppo
Due anni in più (2021 e 2022) anche per il credito d’imposta spettante alle imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti in materia di Covid-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in quelle regioni.
La legge n. 178/2020 è intervenuta sulla disciplina agevolativa introdotta lo scorso anno (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019), limitatamente al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. L’incentivo, rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, era pari: al 12% per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro; al 6% per le attività di innovazione tecnologica e quelle di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le imprese attive nelle regioni del Mezzogiorno e quelle operanti nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria), il decreto “Rilancio” aveva incrementato l’entità del bonus legato agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 244, Dl n. 34/2020) in misura differenziata a seconda delle dimensioni aziendali in termini occupazionali e di fatturato.
La legge di bilancio 2021 è intervenuta su tale ultima disposizione, allo scopo di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo (anche in ambito Covid-19) delle imprese del Mezzogiorno. Pertanto, pure nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta per gli investimenti in R&S spetterà loro nelle misure potenziate dal decreto “Rilancio” per il 2020:
- 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro
- 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
- 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
La maggiorazione dell’aliquota del bonus si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento Ue n. 651/2014, in particolare dall’articolo 25 in materia di aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo.