21 Gen Legge di bilancio 2021 e Fisco – Stop agli sprechi con il bonus idrico
L’incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, effettuati su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari
L’acqua è una risorsa preziosa. Troppo preziosa per essere sprecata. Innumerevoli i modi e i canali attraverso i quali quantità crescenti di flussi idrici si disperdono. Del resto, il tema è talmente dibattuto, in parallelo con il cambiamento climatico, che l’Onu ha istituito la “giornata dell’acqua” proprio per stimolare l’avvio di politiche di sensibilizzazione e di conservazione di un bene insostituibile, ma soggetto anch’esso a un costante deterioramento. In Italia qual è il termometro sulla salute dell’acqua? Di seguito i dati Istat che ne riassumono la condizione attuale: nel 2018 il volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile, utilizzato per garantire gli usi idrici domestici, pubblici, commerciali e produttivi sul territorio italiano, è stato pari a 9,2 miliardi di metri cubi. Un approvvigionamento così consistente s’è reso possibile grazie a un prelievo giornaliero di 25 milioni di metri cubi di acqua, che corrisponde a 419 litri giornalieri per abitante.
In realtà, i consumi quotidiani per individuo, restando al dato domestico, si aggirano tra i 130 e i 140 litri, naturalmente con punte anche superiori. Ebbene, questo quadro è necessario per introdurci al cosiddetto “bonus idrico” o “bonus rubinetti”, introdotto con l’ultima la legge di Bilancio. Un incentivo molto più importante di quanto possa sembrare, sia per l’accennata criticità mondiale legata al consumo idrico, sia per il suo duplice aggancio normativo, all’interno dell’economia circolare e dentro i programmi di sostenibilità ed efficientamento. E ora entriamo nei dettagli.
Non 1 ma 2 bonus
Il dettato dei commi da 61 a 65 (articolo 1, legge n. 178/2020) introduce un doppio bonus collegato. Infatti, mentre nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, è istituito il nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, a esso è ascritto l’obiettivo di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021. Quindi, un nuovo fondo per politiche di salvaguardia delle risorse idriche nazionali e, come effetto a incentivazione complementare, un bonus ad hoc già operativo.
Quando scatta il bonus, per quali interventi?
L’incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. In particolare, il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, mentre la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione sarà stabilità da un apposito decreto del ministro dell’Ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021. In sostanza, il “bonus idrico” è riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Gli interventi possono avvenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.
Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti. Lo stesso vale per la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
Si rammenta che il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini Isee. È, invece, da approfondire se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare.